Capitolo 4
Protezione speciale dei beni archeologici
Principi
Art. 34 1Il Cantone ha la responsabilità e la competenza esclusiva sugli scavi archeologici.
2E’ vietato a terzi eseguire scavi archeologici, riservato l’art. 36.
3Con scavi archeologici si intendono prospezioni, scavi preventivi e d’emergenza, scavi scientifici ordinari, sondaggi e ricerche con apparecchi di rilevamento.
Scavi preventivi e d’emergenza
Art. 35 Il Cantone ha il diritto di eseguire scavi preventivi e d’emergenza quando vi è motivo di supporre ...