Capitolo 4
Protezione speciale dei beni archeologici
Principi
Art. 34 1Il Cantone ha la responsabilità e la competenza esclusiva sugli scavi archeologici.
2E’ vietato a terzi eseguire scavi archeologici, riservato l’art. 36.
3Con scavi archeologici si intendono prospezioni, scavi preventivi e d’emergenza, scavi scientifici ordinari, sondaggi e ricerche con apparecchi di rilevamento.
Scavi preventivi e d’emergenza
Art. 35 Il Cantone ha il diritto di eseguire scavi preventivi e d’emergenza quando vi è motivo di supporre che beni culturali siano presenti nel sottosuolo e possano essere danneggiati o distrutti a seguito di lavori o per altre circostanze.
Concessione di scavo
a) requisiti
Art. 36 1Se importanti interessi archeologici lo esigono, il Cantone può accordare a terzi concessioni per tempo limitato ed in sito delimitato.
2La concessione presuppone che:
a) il richiedente abbia i titoli e le capacità professionali;
b) il richiedente sia in grado di garantire il finanziamento dei lavori per tutta la durata della concessione;
c) il programma di scavo sia stato approvato.
3La domanda di concessione deve essere motivata e corredata dai documenti comprovanti l’adempimento dei presupposti di cui al cpv. 2.
b) competenze
Art. 37 1La competenza per rilasciare concessioni di scavo e per determinarne le condizioni spetta al Consiglio di Stato, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali.
2Il Consiglio di Stato esercita la sorveglianza ed il diritto di accesso al cantiere.
3Al Cantone spetta la proprietà sulla documentazione di scavo, nonché la facoltà di pubblicare i relativi risultati.
Proprietà dei reperti ed accesso
e occupazione dei terreni
Art. 38 1I reperti archeologici costituenti beni mobili scoperti per caso o a seguito di ricerca sono di proprietà del Cantone.
2Il proprietario del fondo e quelli dei terreni adiacenti devono concedere l’accesso e l’occupazione temporanea del terreno, in quanto sia necessario allo scavo archeologico.
Equo compenso e indennità
Art. 39 1Il diritto al compenso spettante allo scopritore ed al proprietario del fondo è regolato dall’articolo 724 cpv. 3 del Codice civile.
2I danni materiali causati dallo scavo al proprietario del fondo e a quelli dei terreni adiacenti devono essere risarciti. Gli altri danni devono essere indennizzati, se si verificano gli estremi dell’espropriazione materiale o se l’eventualità dello scavo non era prevedibile.
3In difetto di accordo, l’equo compenso e l’indennità sono stabiliti dal Tribunale di espropriazione, secondo le modalità del titolo IV della legge di espropriazione.